IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16353 del 1995
 proposto dall'Associazione  nazionale  sottufficiali  e  guardie  del
 Corpo  forestale  dello  Stato,  in  persona  del presidente e legale
 rappresentante pro-tempore nonche' dagli Ispettori  del  ruolo  degli
 Ispettori  del  Corpo forestale dello Stato Biondi Domenico, Salzillo
 Rocco, Onelli Franco,  Scopigno  Giuseppe,  Trulli  Antonio,  Silveri
 Gianfranco,  Bernabei  Pasquale,  Salvi  Nicola,  Matassino  Antonio,
 Reppucci Vincenzo, De Blasio Domenico,  Pestillo  Fiorenzo,  Giordano
 Antonio,  Mutascio  Antonio, D'Avella Vincenzo, Nigro Antonio, Di Dio
 Francesco, Prili Antonino, Sabato Sebastiano,  De  Flaviis  Pasquale,
 Reichegger  Ignaz,  Iezzi Alessio, De Paolis Domenico, Carrozzi Elio,
 D'Emilio  Giovanni,  Sgambati  Antonio,  Scopigno  Paolo,   Colagreco
 Luciano,  Iacorossi Ermanno, Armiento Lorenzo, Del Proposto Pasquale,
 Picariello Nunziante, Ialongo Franco, Colelli Giorgio,  Oddis  Gildo,
 Toscani   Giorgio,  Marrazzo  Gerardo,  Bruzzichini  Fabio,  Cordasco
 Giancarlo  Antonio,  Severoni  Mario,  Patrignani  Rossano,  Buccione
 Liberato,  Scardigli  Claudio,  Franchi  Mario,  Polo Pasquale, Avena
 Antonio,  Brandelli  Bruno,  Buccella  Mario,  Aquilini  Antonio,  Di
 Gregorio  Mario,  D'Eleuterio  Alfonsino,  Stecconi  Fulvio,  Marotta
 Vincenzo, Baroncini Lorenzo, Sangregorio Francesco,  Di  Giannantonio
 Michele,  Tarquini  Lorenzo,  Salvadori Nerio, Spano' Giuseppe, Frosi
 Giuseppe,  Sammarco  Marco,  Le  Donne  Gioacchino,  Cerone  Carmine,
 Canterini  Carlo,  Tirico  Antonio, Nucci Rocco, Di Vito Ippolito, Di
 Luca Emilio, Giuliani Antonio, Cavallari Benedetto,  Gentile  Donato,
 De  Vico  Domenico, Angiocchi Mario, Angiocchi Luigi, Gazzaruso Aldo,
 Arcuri Giuseppe,  Gervasi  Faustino,  (pro.  coll.  rep.  n.  37197),
 Mancini  Alvaro,  Cicero Maurizio, Marasco Pasquale (proc. coll. rep.
 n. 37229), Bortolameolli  Aristide  (rep.  n.  3049),  Nicolli  Enzo,
 Tiberii Pietro, Casagranda Mauro, Franceschini Italo, Castagna Pietro
 (proc.  coll.  rep.  n. 50410), Forieri Giulio (rep. n. 80873), Macco
 Antonio, Canali Valter, Quinternetto Francesco (proc. coll.  rep.  n.
 35796),  Fugatti  Mario,  (rep.  n.  104186), Di Dio Giovanni, Maggio
 Giuseppe, Izzo Mario (proc. coll. rep. n.    23431),  Papa  Vincenzo,
 Becce  Nicola,  Scarilli  Rocco, Buongermino Antonio, Americo Donato,
 Stigliani Vito, D'Auria  Vincenzo,  Pace  Domenico,  Madormo  Nicola,
 Bellizia  Mario, Di Napoli Luigi, Garramone Giovanni, Chiriaco Rocco,
 Pecoriello Nicola, Bianconi Giovanni, Danese  Domenico  (proc.  coll.
 rep.  n.  22769),  Baldino  Luigi, Aloe Angelo (proc. coll.  rep.  n.
 36082), Aiello  Francesco,  Biancomonte  Venanzio,  Morrone  Antonio,
 Morrone  Giuseppe,  Valva Michelangelo, (proc. coll. rep.  n. 37196),
 Pascuzzi Ernesto, Pezzullo Sisto,  (proc.  coll.  rep.  n.    37234),
 Sorrentino  Giuseppe (rep. n. 17353), Renato Giombini, Andrea Brenda,
 Tarcisio  Pascolini,  Tiberio  Ridolfi,  Adriano  Bombardi,   Alberto
 Vincenzo  Ortese  (proc. coll. rep. n. 14963), Rossi Isaldo, Landucci
 Agostino, Bevilacqua Silvano, Bussi Omero, Camaiti Aurelio, Ciampelli
 Luciano, Lanzi Marzio, Zanelli Sileno (proc. coll. rep.  n.  101656),
 Donati  Renato,  Meucci  Marcello, Gigli Gaglietto, Marchionni Marco,
 Milanini  Valentino,  Ceccherini  Luca,  Mazzolini  Giordano,  Serani
 Berardino,  Gregori  Giovanni  (proc. coll. rep. n. 80925), Carnevale
 Antonio, De Marco Angelo, Di Mascio Erminio, Lanciotti Luigi, Tomasso
 Giuseppe, Turchetta Silvio  (proc.  coll.  rep.  n.  30235),  Centini
 Marino,  (rep.    n.  21492),  Farini  Sergio,  Vitale Antonino, Bini
 Giovanni (proc. coll.  rep. n. 164974), Salvadori  Dario  (rep.    n.
 5401),  Gessi  Paolo  (rep.    n.  5402), Molinario Antonio, (rep. n.
 54496), Madormo Domenico, Palomba Luigi, (proc. coll. rep. n. 33910),
 Paleni Gianclaudio, Corradin Giuseppe, Zappini Giacomo, Scaia Roberto
 (proc.  coll.  rep.  n.  11992),  Paradiso   Palmerino,   Martellucci
 Giuseppe,  Occhietti  Costantino,  Boccasanta  Patrizio,  Chini Enzo,
 Clementi Gabriele, Marchizza  Giuseppe,  Giammasi  Gaetano,  Pasquali
 Ferdinando,  Rinaldi  Aleandro, Giuli Benedetto, Dionisi Enzo, Monaco
 Beniamino (proc. coll. rep. n. 25978),  Brollo  Alberto,  Briziobello
 Bruno, Ciace Giuliano, Cipolloni Luigi, De Blasis Patrizio, De Capite
 Salvatore,   Fasciolo   Giuseppe,  Gregori  Giandomenico,  Manfredini
 Massimo, Manganiello  Anselmo,  Nicoletti  Domenico,  Panetti  Ennio,
 Paolini  Gino,  Peschiaroli  Massimo,  Scoppetta Fausto, Tocca Mario,
 Tatti Ascenzo, Verlato Luciano,  Fabrizi  Silvano,  Panitti  Tommaso,
 Passi  Norberto,  Litigante  Domenico,  Sulpizi Nello, Coretti Albino
 (proc. coll. rep. n. 25949), Gallo Raffaele (rep.  n. 5420),  Dandrea
 Bruno,   Degiampietro  Giacinto,  Doriguzzi  Bozzo  Daniele,  Franzoi
 Nunzio, Pesavento Sergio, Vellar Loris (proc. coll. rep.  n.  72353),
 Montauti  Mario, Betti Vinicio, Dionori Marcello (proc. coll. rep. n.
 25393), Pisano  Domenico,  Cucciniello  Giuliano,  Finaldi  Vincenzo,
 Apicella  Michele  (proc.  coll.  rep.  n.  28172), Canale Salvatore,
 Ferrara Francesco,  La  Pietra  Benedetto,  Peschi  Salvatore,  Rizzo
 Scaccia,  Sorgona'  Giuseppe  (proc. coll. rep. n. 175264), Di Grazia
 Antonio (rep. n. 31070), Huez  Beniamino,  Bertoldi  Giancarlo,  Loro
 Tazio  (proc.  coll.  rep.   n. 104096), Emerenziani Silvano (rep. n.
 40555),  Di  Genova  Amedeo,  Cruciani  Adriano,   Farneti   Stefano,
 Pierantoni  Mauro,  Cangini  Marco  Davide,  Nazzarelli Renato (proc.
 coll. rep. n. 81952), Paternoster Massimo, Pedrotti Tullio,  Mattarei
 Marcello,  Campagnoli Walter (proc.  coll. rep. n. 35776), Sebastiani
 Croce Beniamino (rep. n. 11842), Napoletano Pasquale (rep. n. 27749),
 Bigiarini Vittorio,  Bombardi  Roberto,  Frassineti  Orazio,  Gentili
 Giuseppe,  Giannini  Franco, Goisis Giovanni, Mancini Giacomo, Marchi
 Dannunzio, Marini Luciano (proc.    coll.  rep.  n.  69764),  Naldoni
 Orlando,  Albonetti  Giuliano (proc.  coll. rep. n. 25806), Smiriglia
 Carmelo (rep. n. 7295),  Emanuele  Santo  (rep.  n.  7296),  Esposito
 Domenico  (rep.  n. 71700), Cosenza Matteo, Tomaiuolo Luigi, Fredella
 Francesco (proc. coll. rep. n.    257),  Semeraro  Amedeo,  D'Altorio
 Vittorio,  Nuzzo  Filippo,  Dongiovanni  Francesco,  Albanese Pietro,
 Farina Francesco, Masi Tommaso, Castellaneta Vito Domenico,  Lionetti
 Giuseppe,  Chiarullo  Oronzo,  Di  Nicola  Fernando, Cantore Filippo,
 Pentasuglia Elio, Luisi Antonio (proc. coll. rep.   n. 4251),  Barile
 Venanzio,  Mattioli  Natalino (proc. coll. rep. n.  27756), Corridoni
 Giuseppe, Sansonetti Liberato, Palombi Everaldo, Fiori Pietro  (proc.
 coll.  rep. n. 106658), Mannarino Pasquale, Vaccaro Saverio, Gabriele
 Luigi (proc. coll. rep.  n.  54473),  Cavada  Lucio,  Lettori  Mario,
 Sciarra  Domenico,  Paquin  Guglielmo,  Mostacchetti Giovanni, Taddei
 Angelo, Piz Armando, Tomagra Lorenzo, Bellini  Mario  (proc.    coll.
 rep. n. 121626), Pugliese Mario (rep. n. 37166), Cantore Nicola (rep.
 n.  43359),  Tomassini  Antonio,  Faraoni  Babio  Massimo,  Turchetta
 Vincenzo, Tatti Carmine, Capuana  Vincenzo,  Onofri  Angelo,  Mancini
 Renato,   Bacocco  Agostino,  Bartoli  Edmondo,  Cicchetti  Elmerino,
 Gambetta Renzo (proc. coll. rep. n. 47556), Fantauzzi Antonio, Sconci
 Sandro,  Fiorenzi  Tonino,  Tudini  Giovanni,  Ciuffetelli   Alfonso,
 Vallonio  Giuseppe,  Fiori Pietro, Iorio Giuseppe, Marinucci Ottavio,
 Campagna Bruno, Giancola Domenico, Tarquini Loreto (proc. coll.  rep.
 n.  82818),  Lancia  Luigi,  Rossi Alfonso, Ciammola Angelo, Marcelli
 Mario, Morgante Angelo (proc. coll. rep. n. 168225), Iacovone Antonio
 De Santis  Giuseppe,  Casasanta  Lino,  Ciampaglione  Rocco,  Gentile
 Slvatore,  Di  Pietro  Giovanni,  Paris  Carlo  (proc.  coll. rep. n.
 21313), Di Falco Antonio, Di Lorenzo Francesco, Giura Ercole,  Grossi
 Giuseppe,  Monaco  Giuseppe, Di Pietro Feliciano, De Simone Vincenzo,
 Rizzi Domenico (proc. coll. rep.  n.    34901),  Moriconi  Renzo,  Di
 Pietro  Donato,  De  Gregorio  Raffaele, Mocci Luigi, Bordi Guerrino,
 Radicchi Rolando, Pierini Fabio, Desantis Nando, Martinelli Giuseppe,
 Fagiani Guglielmo (proc.  coll.  rep.  n.    31767),  Micai  Rodolfo,
 Vignocchi Francesco (proc. coll. rep. n. 12060), Romagnoli Giancarlo,
 Gironi  Adriano  (proc.  coll. rep. n. 17545), Fratti Giorgio, Grandi
 Mauro, Greco Guglielmo, Guerrini Graziano (proc. coll. rep. n. 9198),
 Guerrino  Gori  (rep.  n.  82016),  Tazioli  Giorgio,  Tazzioli  Ugo,
 Lombardi  Claudio,  Orioli  Lorenzo  (proc.  coll.    rep. n. 52758),
 Nardini Gian Franco, Zuech Silvano (proc.  coll.  rep.    n.  68216),
 rappresentati  e  difesi dall'avv. Marco Di Raimondo ed elettivamente
 domiciliati presso lo stesso, in Roma, via Savoia n.  86;
   Contro  il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali,
 in  persona  del  Ministro   pro-tempore   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato; e la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, n. c.;
   Per l'annullamento in parte qua, del decreto ministeriale 24 agosto
 1995, con il quale i ricorrenti in asserita applicazione  del  d.lgs.
 12  maggio  1995,  n.  201  e dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n.
 216,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del  personale  non
 direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, sono stati
 inquadrati   nella  qualifica  di  vice  ispettori  nel  ruolo  degli
 ispettori del Corpo forestale  dello  Stato  e  collocati  nel  sesto
 livello  retributivo,  nonche' di ogni ulteriore atto o provvedimento
 preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
 risorse agricole, alimentari e forestali;
   Vista la memoria prodotta dall'Amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla  pubblica  udienza del 12 marzo 1997 l'avv. Di Raimondo
 per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Nunziata per  l'Amministrazione
 resistente;
   Udito, inoltre, il relatore, consigliere Nicolina Pullano;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con    l'impugnato   decreto   ministeriale   e'   stato   disposto
 l'inquadramento, in applicazione dell'art. 53 del  d.lgs.  12  maggio
 1995,   n.  201,  del  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
 appartenente alla ex qualifica di bigadiere.
    Il suddetto personale e' stato inquadrato nella qualifica di  vice
 ispettore  del  neo  istituito  ruolo  ispettori  -  articolato nelle
 qualifiche di ispettore superiore, ispettore capo, ispettore  e  vice
 ispettore,  e  allo  stesso  e'  stato  attribuito,  con decorrenza 1
 settembre 1995, sulla base della  tabella  allegata  all'art.  43-bis
 della  legge  n.    121 del 1981, lo stipendio relativo al VI livello
 retributivo.
   Ad avviso  dei  ricorrenti,  tutti  appartenenti  all'ex  grado  di
 brigadiere,  e  della  Associazione nazionale dei sottufficiali, pure
 ricorrente, l'inquadramento previsto, in via  transitoria,  dall'art.
 53  del  decreto  legislativo  n.  201  del  1991,  che in attuazione
 dell'art. 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  ha  provveduto  a
 riordinare  le  carriere  del personale non direttivo e non dirigente
 del Corpo forestale dello Stato, sarebbe diverso da  quello  previsto
 dai  coevi  decreti  legislativi  nn.  198  e 199, emanati, sempre in
 attuazione della delega di cui all'art. 3  della  legge  n.  216  del
 1992,  rispettivamente,  per  il riordino dei ruoli del personale non
 direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia di finanza, posto che le norme transitorie  di  tali  decreti
 dispongono  l'inquadramento  dell'ex  grado  di  brigadiere nel nuovo
 grado  di  maresciallo  ordinario  (cui  compete,  con  decorrenza  1
 settembre  1995,  sulla  base  della tabella allegata all'art. 43-bis
 della legge n. 121 del 1981 il livello retributivo  VI-bis)  del  neo
 istituito   ruolo  Ispettori  articolato  nei  gradi  di  maresciallo
 aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.
   La  norma  transitoria  del  decreto  legislativo  n.  201 sarebbe,
 pertanto, illegittima per i seguenti motivi:
   1. - Violazione dei principi di delega fissati dalla legge 6  marzo
 1992,  artt. 2 e 3, in relazione all'art. 76 della Costituzione e, in
 particolare,  violazione  della  finalita',  predicata  dalla   legge
 delega,  di  conseguire,  con  i  decreti  delegati,  una  disciplina
 omogenea mediante la sostanziale equiordinazione dei  compiti  e  dei
 connessi trattamenti economici.
   2.   -   Violazione   del  principio  di  perequazione  retributiva
 desumibile  dal  combinato  disposto  dell'art.  3,  primo  comma,  e
 dell'art.  36,  primo  comma,  della  Costituzione  -  Violazione del
 principio di razionalita' (art. 3, primo comma, della Costituzione) -
 Violazione del principio della ragionevolezza  con  riferimento  agli
 artt. 3, primo comma e 97 della Costituzione, in quanto, a parita' di
 funzioni  con  i corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del
 Corpo della guardia di finanza,  per  gli  ex  brigadieri  del  Corpo
 forestale  dello  Stato  e' stata prevista una duplice ed irrazionale
 ipotesi di inquadramento, transitoria e a regime,  che,  nella  prima
 fase,  ha  comportato  un  declassamento degli stessi con conseguente
 blocco del livello retributivo gia'  posseduto  (VI)  ad  un  gradino
 inferiore  a  quello  (VI-bis)  attribuito  ai  corrispondenti  gradi
 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
   L'Amministrazione intimata si e'  costituita  in  giudizio  e,  con
 successiva  memoria, ha sostenuto che i motivi di censura prospettati
 sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte nelle  relazioni
 del  Ministero  del  tesoro  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri depositate in data 11 febbraio 1997.
   All'udienza del  12  marzo  1997  la  causa  e'  stata  spedita  in
 decisione.
                             D i r i t t o
   Il Collegio ritiene, che, in accoglimento di quanto prospettato dai
 ricorrenti, vada sollevata come dagli stessi richiesto - questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995,
 n. 201 in relazione agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.
   La questione e' rilevante nel giudizio, in quanto  la  domanda  dei
 ricorrenti  di  annullamento del decreto ministeriale impugnato - con
 il quale, si e' provveduto, in  applicazione  del  sudetto  art.  53,
 all'inquadramento   del   personale   appartenente  all'ex  grado  di
 brigadiere  del  Corpo  Forestale  dello  Stato  -  dovrebbe   essere
 respinta,  essendo l'inquadramento in questione del tutto conforme al
 dettato legislativo.
   Inoltre, la questione non appare manifestamente infondata.
   E' opportuno innanzi tutto ricordare che nella sentenza n. 277  del
 3-12   giugno   1991   la  Corte  costituzionale,  occupandosi  della
 legittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma della
 legge 1 aprile 1981, n. 121 - dopo avere  affermato  che  l'Arma  dei
 carabinieri  e'  posta  dall'art. 16, primo comma, della legge n. 121
 del 1981, sullo stesso piano della polizia di Stato essendo  definita
 "forza  armata  in  servizio  permanente  di  pubblica sicurezza", ha
 incidentalmente precisato - allo scopo di ulteriormente porre in luce
 la sostanziale equiparazione funzionale  fra  gli  appartenenti  alla
 Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri predicata dalla norma - che
 "le  altre  forze di polizia, in quanto istituzionalmente titolari di
 diverse specifiche funzioni,  sono  nello  stesso  articolo  (secondo
 comma)  menzionate solo per il concorso che possono essere chiamate a
 prestare nell'espletamento di tale servizio".
   Il  successivo  intervento  del legislatore, con il d.-l. 7 gennaio
 1992, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo  1992,
 n.  216.  i  cui  principi  e criteri direttivi sono stati confermati
 dalla nuova delega contenuta nella legge 29  aprile  1995,  n.  130),
 recante  autorizzazione  di spesa per la perequazione del trattamento
 economico dei sottufficiali dell'Arma dei  carabinieri  in  relazione
 alla  citata  sentenza della Corte e all'esecuzione dei giudicati, ha
 disposto anche la perequazione dei trattamenti economici relativi  al
 personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia
 ed  ha,  inoltre,  conferito  delega  al  Governo  per disciplinare i
 contenuti del rapporto di  impiego  delle  forze  di  polizia  e  del
 personale  delle  forze armate nonche' per il riordino delle relative
 carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
   In particolare, ha previsto l'emanazione da parte  del  Governo  di
 decreti   legislativi   contenenti,   fra   l'altro,  "le  necessarie
 modificazioni agli ordinamenti del personale  indicato  nell'art.  2,
 comma  1 ...  allo scopo di conseguire una disciplina omogenea" (art.
 3, primo comma),  e  la  possibilita'  che  in  detti  decreti  fosse
 previsto  che  "la  sostanziale  equiordinazione  dei  compiti  e dei
 connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione
 dei ruoli, gradi e qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione  di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di
 nuovi ruoli, qualifiche o gradi ..." (art. 3, terzo comma).
   L'intento perseguito era, quindi, quello, del  tutto  evidente,  di
 porre fine a ogni disparita', di carattere giuridico ed economico nel
 trattamento  del  personale comunque chiamato a svolgere, nei settori
 di competenza, funzioni di polizia.
   Il messaggio e' stato pienamente recepito dal legislatore  delegato
 che,  per  il personale del Corpo forestale dello Stato, nel rispetto
 degli indicati criteri di perequazione ed  omogeneizzazione,  con  il
 decreto  legislativo  di  cui si discute, ha previsto, a regime (cfr.
 tabelle allegate), un identico sviluppo di  carriera,  e  conseguenti
 livelli  retributivi,  delle altre forze di polizia, riconoscendo con
 cio' la sostanziale equivalenza delle rispettive funzioni.
   Il decreto n. 201 ha, peraltro, dettato una disciplina  transitoria
 (artt.  51  e  ss.)  per il primo inquadramento dei sottufficiali del
 Corpo forestale dello Stato nei neo istituiti ruoli degli  agenti  ed
 assistenti,  dei  sovrintendenti e degli ispettori, che ha introdotto
 un diverso trattamento rispetto alle analoghe  norme  transitorie  di
 primo  inquadramento  del  personale  appartenente  ai corrispondenti
 gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza
 (v. decreti legislativi, di pari data, nn. 198 e 199).
   Segnatamente,  per quanto concerne il ruolo degli ispettori, l'art.
 53 (al quale corrispondono nei decreti legislativi  nn.  198  e  199,
 rispettivamente, gli artt. 46 e 65) stabilisce:
     1) che l'ex vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato, gia'
 collocato   al   VI   livello,  e'  inquadrato  come  vice-ispettore,
 conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre
 il vice brigadiere dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di
 finanza  e'  inquadrato  come  maresciallo  ordinario (equivalente ad
 ispettore) e collocato al livello retributivo VI-bis;
     2)  che  il maresciallo (ex ordinario e capo) del Corpo forestale
 dello Stato, gia' collocato al VI livello  bis,  e'  inquadrato  come
 ispettore,  conservando  lo  stesso  livello  retributivo (VI-bis) di
 provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo  dell'Arma  dei
 carabinieri  e'  inquadrato  come  maresciallo  capo  (equivalente ad
 ispettore capo) e collocato nel VII livello retributivo;
     3) che l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato,
 gia' collocato al VII livello, e'  inquadrato  come  ispettore  capo,
 conservando  lo  stesso  livello  retributivo  (VII)  di provenienza,
 mentre l'ex maresciallo maggiore  e  maggiore  scelto  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza e' inquadrato come maresciallo
 aiutante  o  ispettore  superiore e collocato nel livello retributivo
 VII-bis.
   E', quindi, evidente che i ricorrenti - a parita' di situazioni  di
 provenienza  -  sono  stati  penalizzati dalla normativa transitoria,
 rispetto ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
   Pertanto, l'art. 53 del decreto legislativo n. 201  sembra  violare
 l'art.  76 della Costituzione, risultando in contrasto con i principi
 di  omogeneizzazione  ed  equiordinazione  fissati  dal   legislatore
 delegante.
   Inoltre,  poiche' puo' affermarsi, in base alla stessa disciplina a
 regime introdotta dal legislatore delegato,  la  sostanziale  parita'
 della qualifica e delle funzioni, appare violato anche l'art. 3 della
 della  Costituzione  e,  di  conseguenza,  l'art.  36,  posto  che il
 trattamento economico attribuito agli ex marescialli e brigadieri del
 Corpo forestale dello Stato deve considerarsi non proporzionato  alla
 quantita'  e qualita' del lavoro prestato se al personale delle altre
 forze  di  polizia,  svolgente   funzioni   equivalenti,   e'   stato
 riconosciuto,  sia  pure  attraverso  l'immediato inquadramento in un
 grado e livello retributivo superiori, il diritto ad  un  trattamento
 economico piu' elevato.
   Non  manifestamente infondata sembra anche la censura di violazione
 del  principio,  consacrato  dall'art.  97  della  Costituzione,   di
 imparzialita'   intesa   come   non  arbitrarieta'  della  disciplina
 adottata.
   Sono, infatti, del tutto inspiegabili le ragioni per  le  quali,  a
 parita'  di  funzioni,  riconosciute  ex lege, sia stata prevista una
 duplice ipotesi di inquadramento (transitorio e a regime) che,  nella
 prima fase, ha comportato un declassamento degli ex sottufficiali del
 Corpo  forestale  dello  Stato  rispetto  ai  corrispondenti  gradi e
 qualifiche delle altre forze di Polizia.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della Corte costituzionale della sollevata questione di  legittimita'
 costituzionale.